FISCO E-COMMERCE: LE NUOVE REGOLE DENTRO E FUORI L’UNIONE EUROPEA
Adegua il tuo Prestashop a gestire la vendita a distanza di beni importati tassati in base al luogo di arrivo.
Rediamo funzionate il tuo Prestashop per l'attuazione del decreto legislativo che recepisce le modifiche alla direttiva europea Iva entrerà in vigore il 1° luglio. Servizi Tbe, si applica l’Iva del Paese del committente.
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Prestashop dovrà essere adeguato alle nuove normative asttraverso una serie di operazioni che abbiamo schematizzato nel video che segue.
Come potete notare sarà possibile in totale autonomia svolgere queste operazioni. Dato l'elevato numero dei prodotti e le molteplici nazioni, per evitare un lavoro che richiede diverse ore di lavoro, abbiamo attivato un servizi chiavi in mano che prepara e rende operativo il tuo prestashop senza alcuna fatica.
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Video della procedura
Dettagli della Normativa:
Le nuove regole IVA UE per l’e-commerce
IL FISCO SULL’E-COMMERCE LE NUOVE REGOLE UE E FUORI UE
Attuazzione del decreto legislativo che recepisce le modifiche alla direttiva europea Iva entrerà in vigore il 1° luglio. Gli adempimenti doganali e le certificazioni
Dal 1° luglio 2021 la Direttiva UE 5 dicembre 2017, n. 2017/2455 introduce importanti novità ai fini IVA in tema di vendite a distanza. Tale direttiva è stata recepita a livello nazionale dal D.lgs. n. 83 del 25 maggio 2021, in vigore dal 1° luglio 2021 (a seguito della Decisione europea n. 2020/1109 del 20 luglio 2020 e dei Regolamenti n. 2020/1108 e n. 2020/1112 di pari data).
Sul tema, si ricorda che è intervenuto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modificando il Regolamento UE n. 282/2011 chiarisce la portata del dettato normativo contenuto nella citata Direttiva UE n. 2017/2455.
Tenendo presente che per “vendite a distanza intracomunitarie di beni” si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni (in merito alle modalità di trasporto è intervenuto sia il regolamento UE n. 2019/2026 sia il D.Lgs n. 83/2021), a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;
b) i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto;
Nel dettaglio, a decorrere dal 1° luglio 2021 le vendite a distanza, nei rapporti B2C (nei confronti, quindi, di privati consumatori):
— saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni (ne consegue che vi sarà l’eliminazione, a livello comunitario, delle soglie, distinte per pase, previste fino al 31 dicembre 2020, da Euro 35.000 ad Euro 100.000). Fermo restando che fino alla soglia annua di vendite pari ad euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA) si applicherà, invece, l’IVA del Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA. Se nel corso
di un anno civile la citata soglia di euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA) viene superata, si applica, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni;
— i cedenti soggetti passivi IVA potranno comunque optare per l’OSS ( One Stop Shop). In tal caso il cedente applicherà ai fini della fatturazione/certificazione dei corrispettivi le regole di fatturazione/certificazione applicate nel proprio Paese e non quelle di destino dei beni. Al riguardo si evidenzia che attualmente in Italia, in presenza di vendite a distanza nei confronti di un privato consumatore (ovvero assimilato), non vi è l’obbligo di emissione della
Così come anticipato dal Comunicato stampa del Mef del 29 marzo 2021, dal 1° aprile 2021 i cedenti interessati potranno effettuare la pre-registrazione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, all’OSS (One Stop Shop) ovvero IOSS (Import One Stop Shop) con effetto 1° luglio 2021. Sul punto preme precisare quanto segue:
- OSS: regime che dal 1° luglio 2021 sostituisce il MOSS (già previsto per il commercio elettronico diretto) e che consente di svolgere gli adempimenti IVA in Italia anche con riferimento alle vendite a distanza effettuate in ambito comunitario;
- IOSS: il regime include le cessioni i beni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR0 spediti/trasportati da un territorio terzo o da un paese terzo al momento della cessione. In particolare la cessione attiene:
a) i beni che vengono trasportati o spediti da o per conto del fornitore, anche se il fornitore interviene indirettamente nella spedizione o nel trasporto dei beni da un paese terzo o un territorio terzo, a un acquirente o a qualsiasi altra persona ammissibile in uno Stato membro;
b) i beni che non sono sottoposti ad accise armonizzate UE (in genere prodotti alcolici o del tabacco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva IVA). Si sottolinea che non è possibile ricorrere all'IOSS quando i beni di valore modesto vengono acquistati e/o spediti insieme a prodotti sottoposti ad accisa, indipendentemente dal fatto che il valore della spedizione superi o no l'importo di 150 EUR.
Scheda dati
- Tempi di Consegna
- 15 giorni